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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  4 marzo 2019

 

 

OGGETTO: Regolamentazione del welfare aziendale.

 

 

Spettabile Azienda,

l’Agenzia delle Entrate ha recentemente dato il via libera al regolamento aziendale finalizzato all’integrale deducibilità delle spese in beni e servizi a favore dei dipendenti, anche stagisti o somministrati. Respinta invece la deducibilità dei benefit destinati ad una categoria «mista», come amministratore co.co.co. e manager dipendente, a meno che le misure di welfare non siano offerte alla generalità dei lavoratori.

 

Interpello n. 10/2019

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 10/2019, ritorna su alcune questioni, per precisare ulteriormente la sua posizione, già affrontate in altri documenti di prassi: le categorie di lavoratori ai quali offrire il piano welfare e il relativo regolamento ai fini della deducibilità delle spese sostenute dal reddito d’impresa.

Relativamente alla prima tematica, l’Agenzia delle Entrate ricorda come l’art. 51, co. 2, lettera f) del Tuir, dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, “l’utilizzazione (…) dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizione di contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 100”. Ciò sta a significare che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono ricorrere congiuntamente, tra l’altro, le seguenti condizioni:

·     le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;

·     le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;

·     le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

Come più volte precisato, l’Amministrazione Finanziaria sottolinea che l’utilizzo dell’espressione “alla generalità dei dipendenti” ovvero a “categorie di dipendenti”, non consente di riconoscere l’esclusione dal reddito ogniqualvolta le somme o i servizi indicati nell’art. 51, co. 2, Tuir, siano rivolti ad personam ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi relativi ai benefit che si intende riconoscere in base al regolamento del piano welfare, l’Agenzia delle Entrate osserva che già con circolare n. 28/E/2016 è stato precisato che “l’erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi art. 95 del TUIR, e non nel limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’art. 100 del medesimo testo unico”. Affinché un regolamento configuri l’adempimento di un obbligo negoziale, lo stesso deve essere, quindi, non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro. In tal caso, infatti, l’atto nella sostanza sarebbe qualificabile come volontario. Ciò premesso, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che il regolamento possa essere modificato in melius, ma non in peius, nel suo periodo di vigenza, tenendo conto delle esigenze e dei suggerimenti dei lavoratori con finalità di miglioramento dell’offerta e della fruizione di servizi welfare.

 

Categoria stagisti e somministrati

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che anche gli stagisti titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir, rientrano a pieno titolo tra i potenziali beneficiari del welfare aziendale, in linea con quanto già affermato con risposta a interpello n. 954-1417/2016 per gli amministratori di società, ugualmente titolari di reddito di lavoro assimilato (lett. c-bis). Lo stesso vale per i lavoratori somministrati a tempo determinato assunti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015, che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata, risultano anch’essi titolari di reddito di lavoro dipendente.

Il regime fiscale agevolato previsto dall’art. 51 del Tuir trova quindi applicazione anche per queste categorie di lavoratori.

 

Categoria "mista" amministratore co.co.co e manager dipendente

L’Agenzia delle Entrate respinge invece la deducibilità delle spese in welfare a favore di una categoria «mista» amministratore co.co.co. e manager dipendente, qualora le misure di welfare non siano offerte alla generalità dei lavoratori.

Il caso specifico respinto dall’Agenzia delle Entrate riguardava una categoria di lavoratori definita «manager», composta dall’amministratore unico e dal capo sala lavoratore dipendente di una piccola azienda di ristorazione, con conseguente concorrenza al reddito del valore dei servizi loro offerti.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

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